Polisportiva
GIOVANINSIEME
Associazione
Sportiva
Dilettantistica
STATUTO |
TITOLO I
Denominazione – sede ART.1 E’ costituita l’Associazione denominata "POLISPORTIVA GIOVANINSIEME ASD". ART.2 L’Associazione ha sede in San Giovanni Galermo – Catania, via Calvario 28-30.
TITOLO II Scopo - Attività ART.3 L’Associazione opera nel settore dello sport dilettantistico. L’Associazione si ispira ai valori cristiani, dell’umanesimo e dell’ecologia. L’Associazione e’ un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività e’ espressione di partecipazione, libertà, solidarietà e pluralismo. ART.4 L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L’Associazione svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse. ART.5 Le finalità dell’Associazione sono: la promozione tra i giovani dell’amicizia e dell’educazione attraverso la proposta di un’esperienza sportiva seria e costante; l’organizzazione di un’attività sportiva aperta a tutti; l’impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva. Per perseguire le proprie finalità l’Associazione potrà:
Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
TITOLO III Soci ART.6 Sono soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda d’ adesione è accolta dal Consiglio Direttivo. Il numero dei soci e’ illimitato. ART.7 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta all’Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo che esaminerà le richieste. All’atto dell’accettazione della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. Il vincolo sportivo ha durata annuale e coincide con l'anno associativo. In ogni caso e’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. ART.8 La qualifica di socio da’ diritto:
I soci sono tenuti:
ART.9 La qualifica di socio si perde per dimissioni, espulsione o per causa di morte. Il socio può essere espulso qualora:
L’espulsione sarà deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. ART.10 La perdita, per qualsiasi causa, della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. ART.11 Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. ART.12 Le quote associative ed i relativi diritti non possono essere rivalutati né trasferiti, né per atto tra vivi, né "mortis causa".
TITOLO IV Organi dell’Associazione ART.13 Sono organi dell’Associazione:
Assemblea ART.14 L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i tre mesi successivi alla chiusura dell’anno sociale. L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie: l’Assemblea, di norma, e’ ordinaria; l’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori. ART.15 La convocazione delle assemblee deve effettuarsi mediante affissione dell'avviso, in maniera ben visibile, nel locale della sede sociale, o nei locali in cui vengono svolte le attività associative se diversi dalla sede. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. ART.16 In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. ART.17 Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età secondo il principio del voto singolo. Non sono ammesse deleghe. Le delibere delle assemblee ordinarie sono adottate a maggioranza dei presenti. Le modifiche al presente statuto o la decisione di scioglimento dell’Associazione sono adottate dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei due terzi (2/3) degli associati aventi diritto di voto. ART.18 L’Assemblea e’ presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o da una persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del Segretario e’ fatta dal Presidente dell’Assemblea. ART.19 L’Assemblea:
Consiglio Direttivo ART.20 Il Consiglio Direttivo e’ formato dal Presidente dell’Associazione e da un minimo di quattro membri eletti fra gli associati aventi diritto di voto. I componenti del Consiglio restano in carica un anno e sono rieleggibili. Il Consiglio nomina nel suo seno il vice Presidente, il Segretario ed l’Amministratore. Le cariche di Presidente, Segretario e Amministratore sono incompatibili tra loro. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed l’Amministratore devono essere maggiorenni. Il Consiglio Direttivo e’ convocato dal Presidente dell’Associazione tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Il sedute sono presiedute dal Presidente dell’Associazione. ART.21 Il Consiglio Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
ART.22 Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando venga a mancare un terzo (1/3) dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, elegge i nuovi componenti del Consiglio Direttivo. Presidente ART. 23 Il Presidente viene eletto dall’Assemblea tra i soci maggiorenni. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. Pubblicità e trasparenza degli atti sociali ART. 24 Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.
TITOLO V Patrimonio ART.25 Il patrimonio e’ indivisibile ed è costituito dalle quote associative, da contributi di privati o enti pubblici, da eventuali donazioni e lasciti testamentari, da introiti derivanti da convenzioni, da eventuali avanzi di gestione, da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo. Costituiscono, inoltre, il patrimonio tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o dell’Amministratore. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. ART.26 L’anno sociale va dall’1 settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo o rendiconto da presentare all’Assemblea dei soci. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro tre mesi dalla chiusura dell’anno sociale.
TITOLO VI Scioglimento ART.27 Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Norme finali ART.28 Per quanto non e’ espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le norme dell’ordinamento sportivo.
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